STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE
"ART'INVALLE"
TITOLO PRIMO
Denominazione - Sede - Finalità - Patrimonio - Scopi sociali
Art. 1
Con atto di costituzione del 28-072005 acquista operatività l'associazione artistico-culturale con denominazione "ART'INVALLE".
Art. 2
L'Associazione ha la sua sede legale a BADIA CALAVENA.Ha anche facoltà di istituire succursali, rappresentanze, sezioni ed agenzie in Italia ed all'estero.
Art. 3
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone la finalità di:
contribuire allo sviluppo ed alla diffusione delle espressioni socioculturali in tutti i loro aspetti: teorici, spettacolari, sociali, didattici e di puro divertimento;
favorire lo sviluppo di attività culturali attraverso la collaborazione con altre associazioni o società;
avanzare proposte agli enti pubblici e privati tese a sviluppare la conoscenza dell'arte e della cultura con conseguente possibilità didattica mediante utilizzazione di spazi o strutture concessi da tali enti in regime di convenzione;
organizzare iniziative e promuovere attività culturali, didattiche, editoriali atte a soddisfare le esigenze di conoscenza o di approfondimento dei soci e dei cittadini.
Art. 4
Risorse economiche
L'Associazione trae le sue risorse economiche per il reperimento e la conservazione del materiale, per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
· dalle quote sociali, deliberate dal Consiglio Direttivo, da pagarsi annualmente all'atto dell'iscrizione; le quote versate dai soci sono intrasmissibili (ad eccezione che per successione) e non rivalutabili. (f)
· dai contributi ricevuti per l'attuazione di iniziative svolte dall'Associazione nel conseguimento dei fini statutari;
contributi degli aderenti
contributi privati o di imprese e ditte
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
donazioni e lasciti testamentari
· rimborsi derivanti da convenzioni
· da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'atto sociale.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
· dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
· da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.
L'Associazione è proprietaria dei marchi
"IL ROSSO E IL NERO" con cui opera nel settore della grafica, dell'editoria e delle attività promozionali.
"BADIA JAZZ" con cui  organizza il festival jazz di Badia Calavena (VR)
"ART'IN SOUD" con cui opera nella prestazione di servizi e produzione nel campo musicale.
"FARTEATRO" con cui opera nel settore teatrale come agenzia per gli artisti soci , promovendo corsi, spettacoli e rassegne.
"GALLERIA EX CINEMA" con cui opera nel settore delle mostre d'arti figurative.
Art. 5
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il I° gennaio e 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio. (d)
L'esercizio finanziario può essere chiuso in attivo e il patrimonio viene destinato all'esercizio per l'anno successivo. (a)
Il consiglio direttivo può destinare parte dell'utile annuale in opere di beneficenza.
Art. 6
Nell'ambito dello svolgimento di ogni attività associativa è assolutamente vietata ogni manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi politici.
TITOLO SECONDO
Soci - Organi Associativi - Direzione - Rappresentanza
Art. 7
Soci
I soci si distinguono in: fondatori, onorari, sostenitori e benemeriti.
Soci fondatori: sono coloro che, firmandone l'atto costitutivo, danno vita all'Associazione
Soci onorari: sono coloro i quali vengono ammessi a far parte dell'Associazione e che periodicamente contribuiscono con liberalità a favore della stessa;
Soci sostenitori: sono coloro che s'impegnano a versare una quota annuale da definirsi con apposita delibera ogni anno;
Soci benemeriti: sono persone, Enti, Società ecc. che apportino un contributo fattivo e rilevante alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione.
Art. 8
La qualità di soci si perde:
Per dimissioni
Per radiazione non impugnabile deliberata, anche a semplice maggioranza, dal Consiglio Direttivo, qualora il socio abbia violato le norme statutarie o compromesso l'immagine dell'Associazione
Per morosità nel pagamento del contributo associativo.
Nessun diritto compete al socio radiato od ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo o ragione.
L'associato che, per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 9
Organi Associativi
Gli organi associativi sono
L'Assemblea Generale
Il Consiglio dei Soci Fondatori
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Art. 10
Assemblea Generale
L'Assemblea Generale dei soci è costituita da tutti gli iscritti maggiorenni dell'Associazione.
Essa si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno il 30 nel mese di aprile, per:
Deliberare le iniziative comuni all'Associazione;
Approvare le linee generali del programma associativo da svolgere nel corso dell'anno successivo;
Approvare il Regolamento associativo.
Approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo;
Eleggere  N°da tre a ventuno componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione
Deliberare su ogni altro oggetto relativo alla gestione dell'Associazione
Essa è convocata dal Presidente con apposito avviso ai soci.
In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza di metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e potrà deliberare a maggioranza semplice.
Art. 11
CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI
Il Consiglio dei Soci Fondatori viene eletto dall'Assemlblea dei Soci Fondatori ed è Composto da un numero adeguato di membri.
L'Assemblea dei soci fondatori si riunisce il mese prima della scadenza del mandato del Consiglio dei soci fondatori per eleggerne il nuovo.
Il consiglio dei Soci Fondatori:
resta in carica due anni
i suoi membri fanno automaticamente parte del Consiglio direttivo dell'Associazione .
Art. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da tre a ventuno  membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale e sulla base delle norme che saranno stabilite dal Regolamento associativo, e daimembri del Consiglio dei Soci Fondatori.
Per i primi due anni di esistenza dell'Associazione il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo:
Dura in carica due anni;
Nomina, al suo interno ed a maggioranza dei suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere dell'Associazione.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo i si riunisce il 30in via ordinaria nel mese di Apriledi ogni anno per procedere:
Alla verifica dell'attività svolta dall'Associazione nel corso dell'anno precedente;
Alla verifica  economica dell'attività svolta dalle rispettive sezioni dell'Associazione nel corso dell'anno precedente
All'elaborazione delle linee generali del programma dell'anno successivo da portare all'approvazione dell'Assemblea Generale;
All'elaborazione delle  linee economiche generali a copertura del programma dell'anno successivo, compreso lo stanziamento di fondi per rimborsi spese e per eventuali collaborazioni anche di soci, da portare all'approvazione dell'Assemblea Generale;
Alla delibera dell'istituzione di succursali, rappresentanze, sezioni ed agenzie in Italia ed all'estero dell'Associazione.
Alla quantificazione della quota associativa annua.
Alla modifica del Regolamento associativo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranzadei suoi membri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Ogni spesa in nome dell'associazione ed ogni obbligo di essa nei confronti di terzi, dovranno essere preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo; ogni atto deliberativo dovrà essere integralmente riportato sul registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e/o delle assemblee.
Tutti i consiglieri, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili; essi decadono dalla carica di consigliere se non intervengono per tre volte di seguito e senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
Di ogni incontro sarà stilato apposito verbale a cura del segretario.

Art. 14
IL PRE
IDENTE
Il Presidente:
Dura in carica due anni
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione
Convoca, ai sensi dell'articolo precedente, l'Assemblea Generale
Coordina l'attività delle varie sezioni
Ha inoltre il compito di:
Accertare la regolare costituzione dell'Assemblea
Designare due scrutatori per le votazioni;
Determinare, ove occorra, le modalità di votazione o rapportarle alle norme regolamentari;
Regolare il corretto svolgimento dei lavori;
Convocare il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi o quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli eletti
Art. 15
ALTRE CARICHE ELETTIVE
La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in assenza del presidente, spetta al Vice Presidente.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige e firma un verbale che deve essere sottoscritto anche dal Presidente.
Il Tesoriere custodisce il patrimonio sociale, è tenuto a presentare un rendiconto economico ogni anno all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo firma tutte le operazioni economiche anche presso Istituti di Credito ove siano versate somme di denaro a disposizione dell'Associazione; potrà altresì incassare e rilasciare quietanza liberatoria per qualsiasi credito e rimessa di pertinenza sociale; potrà impegnare l'Associazione in qualsiasi operazione debitoria e creditoria.
Art. 16
VOTAZIONI
Le votazioni avvengono, in genere, per alzata di mano; quelle riguardanti nomine e cariche sociali si effettuano con votazione segreta tranne che l'Assemblea proclami l'eletto per acclamazione. Tali modalità vanno trascritte a verbale a firma del Presidente e controfirmate dal segretario designato.

Art.17
RAPPORTI ECONOMICI
Tutte le cariche sono onorarie e gratuite. Gli eletti possono comunque ricevere rimborsi spese ed onorari per collaborazioni ad attività dell'Associazione quando questo sia previsto ed accettato dal Consiglio Direttivo
Art. 18
CONTROVERSIE
Tutte le controversie che potranno sorgere tra i soci e/o tra questi ed i loro eredi e/o tra soci ed eredi in dipendenza di questo atto, dovranno essere sottoposte alla decisione di tre arbitri eletti uno da una parte ed il terzo di comune accordo tra i primi, in difetto dal tribunale territorialmente competente.
Art. 19
DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha durata illimitata. Un suo eventuale scioglimento sarà deliberato, a maggioranza, dall'Assemblea Generale appositamente convocata. Il patrimonio esistente sarà destinato, dalla stessa Assemblea, ad opere di beneficenza. (b)
Art. 20
Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda al Regolamento associativo ed alle norme in materia del codice civile e delle altre leggi dello Stato italiano.
Legge 6 febbraio 1992, n. 66
Estensione legge 398/91 anche alle associazioni non riconosciute e alla pro-loco
La legge introduce un articolo, i1 9-bis, il quale stabilisce che la disciplina contenuta nella legge 16 dicembre 1991, n. 398, in quanto compatibile, venga applicata anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco. Si tratta di un'estensione della platea di beneficiari delle agevolazioni previste della L. 398/91 in materia di obblighi contabili: entrano a far parte del regime agevolativo tutte le associazioni, purché senza scopo di lucro, e le associazioni pro-loco.

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